Etichettatura Ambientale

Che cos’è l’etichettatura ambientale?

  • L'etichetta ambientale serve per classificare ogni tipo di imballaggio venduto sul territorio nazionale, indicando i materiali di composizione per semplificare la sua raccolta, riutilizzo, trattamento, riciclaggio e smaltimento appropriato da parte degli utenti.
  • Il normativo del 3 settembre 2020, numero 116, prevede che l'etichettatura degli imballaggi debba essere eseguita adeguatamente seguendo le specifiche tecniche UNI e in accordo con le direttive stabilite dalla Commissione Europea.
  • Con il termine "adeguatamente etichettati", si fa riferimento alla modalità e alla forma considerate più idonee dall'azienda per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Dove può essere posizionata l’etichetta ambientale?

Le istruzioni sull'etichetta ambientale possono essere fornite attraverso una delle seguenti modalità:

  • Applicazione diretta sull'imballaggio.
  • Utilizzo di mezzi digitali, come applicazioni, codici QR, o siti internet.
  • Utilizzo di mezzi digitali, come applicazioni, codici QR, o siti internet.
  • Inclusione in documenti di accompagnamento del prodotto o documenti di trasporto, che possono a loro volta collegarsi a risorse digitali.
  • Allegato a manuali di istruzioni o guide per l'uso.
  • Esposizione su cartelli informativi presso i punti vendita.

Da quando è obbligatoria l’etichetta ambientale?

L’entrata in vigore dell’obbligo di etichettatura ecologica è prevista per il primo gennaio 2023, salvo eventuali posticipi.

Le norme che regolamentano l’etichettatura ecologica degli imballaggi sono state introdotte tramite le modifiche all’articolo 219 del Decreto Legislativo 152/06, seguite dall’attuazione del Decreto Legislativo 116/2020. Quest'ultimo ha incorporato la Direttiva (UE) 2018/851 sui rifiuti e la Direttiva UE 2018/852 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio, stabilendo l’obbligo a partire dal 1° gennaio 2023.

Originariamente, l’obbligo di etichettatura doveva prendere avvio nel 2020. Tuttavia, a seguito delle richieste di un periodo di transizione da parte degli operatori di mercato per adeguarsi alle nuove disposizioni e alla necessità di risolvere alcuni quesiti interpretativi, la misura ha subito quattro rinvii.

L'ultimo di questi rinvii è stato decretato con il Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, noto come "Milleproroghe", poi modificato e convertito nella Legge 25 febbraio 2022 n. 15. Tale legge ha prolungato la pausa sull’obbligazione di etichettatura ecologica degli imballaggi fino al 31 dicembre 2022, consentendo nel contempo agli operatori del settore di vendere prodotti senza i nuovi requisiti di etichettatura che erano già stati immessi in commercio o etichettati entro il 1° gennaio 2023.

In un contesto di sostenibilità, è stato deciso che gli imballaggi non conformi, già sul mercato o etichettati prima del 1/1/23, possano essere venduti fino al termine delle scorte.

Distinzione tra informazioni etichettatura per consumatori e aziende

Bisogna evidenziare che i dettagli obbligatori da includere sull'etichettatura ecologica variano a seconda che l'imballaggio sia destinato al consumatore finale o al settore aziendale:

Per gli imballaggi rivolti ai consumatori finali (nel contesto B2C), è necessario fornire specifiche informazioni obbligatorie:

  • La codifica unica alfanumerica del materiale secondo la Decisione 129/97/CE
  • Dettagli che assistano i consumatori nella corretta separazione e conferimento dell'imballaggio. Viene suggerito di utilizzare l'espressione “Conferire nel (tipo di materiale predominante)”, oppure di specificare il tipo di materiale prevalente, seguito da “Conferimento differenziato”, esortando l'utente a controllare le normative locali del proprio comune.

Quando l'imballaggio è indirizzato al settore business-to-business (B2B), le informazioni obbligatorie si limitano alla codifica alfanumerica del materiale come previsto dalla Decisione 129/97/CE. Qualsiasi informazione aggiuntiva riguardante la separazione e il riciclo è considerata volontaria. Oltre ai dettagli richiesti per legge, possono essere fornite indicazioni facoltative per aiutare i destinatari nell'adeguata gestione degli imballaggi. L'intento è facilitare la raccolta, il riutilizzo, il trattamento e il riciclaggio, oltre a informare correttamente i consumatori sul destino finale degli imballaggi.

Ripercussioni dell’etichettatura ambientale sulle imprese

Per le aziende che acquistano imballaggi, ecco gli aspetti fondamentali da considerare:

  • Si ricorda che l'obbligo di applicare l’etichetta ambientale diventerà effettivo a partire dal 1° gennaio 2023. Tuttavia, gli imballaggi già acquistati e prodotti prima di questa data potranno essere utilizzati fino al loro esaurimento, senza necessità di eliminazione.
  • Per le spedizioni dirette ai consumatori, è necessario indicare la composizione dei materiali di imballaggio. Per esempio, se si invia un articolo in una scatola di cartone avvolta in pluriball, si dovrà specificare la natura dell’imballaggio e fornire istruzioni sul suo corretto smaltimento, attraverso l’etichettatura esterna, documenti di trasporto, il proprio sito web o dispositivi elettronici, ecc.
  • Acquistando imballaggi da EPICOS, troverete già indicate sul prodotto le informazioni riguardanti il materiale e le istruzioni per lo smaltimento corretto, quando possibile, o, in alternativa, sulla confezione esterna e anche sulla pagina del prodotto sul nostro sito web.
  • Ad esempio, le scatole in cartone fornite da EPICOS sono già etichettate adeguatamente per le spedizioni B2C, fornendo tutte le informazioni necessarie direttamente sull’imballaggio. Per materiali come il pluriball, che spesso non ha un’etichetta visibile direttamente sul prodotto, sarà responsabilità del venditore comunicare le caratteristiche del materiale al consumatore finale, ad esempio tramite il documento di trasporto o creando un QR code che rimanda a una pagina del proprio sito dove sono descritti gli imballaggi utilizzati.
  • Se un componente, come il nastro adesivo o un’etichetta, non può essere facilmente separato dall’imballaggio principale, questo non necessita di essere identificato separatamente.

L'impegno di EPICOS verso l'etichettatura ecologica

I nostri imballaggi sono già in linea con le normative e mostrano chiaramente il tipo di materiale di imballaggio e il relativo codice alfanumerico, oltre a una descrizione dettagliata, mediante stampa o etichetta sull'imballaggio esterno. Nel caso in cui non sia possibile apporre direttamente l’etichetta sull’imballaggio o sulla confezione esterna, abbiamo reso disponibili tutte le informazioni necessarie sul nostro sito web.

Alcuni esempi degli imballaggi utilizzati per le nostre spedizioni includono:

  • PALLET: codificati FOR40, destinati alla raccolta del legno.
  • INTERFALDE IN CARTONE: codificati PAP20, destinati alla raccolta della carta.
  • SCATOLE: anch'esse codificate PAP20, per la raccolta della carta.
  • FILM ESTENSIBILE: codificato PELD04, per la raccolta della plastica.
  • CARTA DA RIEMPIMENTO: codificata PAP22, per la raccolta della carta.
  • PLURIBALL: codificato PELD04, destinato alla raccolta della plastica.
  • ANGOLARI IN CARTONE: codificati PAP20, per la raccolta della carta.
  • FOGLI COPRI PALLET: codificati PELD04, destinati alla raccolta della plastica.
  • SACCHETTI: codificati PELD04, per la raccolta della plastica.
  • REGGIA: codificata PP5, per la raccolta della plastica.

È importante verificare sempre le disposizioni del tuo comune

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